55. Redditi d'impresa [n.d.r. ex art. 51]
1. Sono redditi d’impresa quelli che derivano
dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio
di imprese commerciali si intende l’esercizio
per professione abituale, ancorché non esclusiva,
delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attività
indicate alle lettere b) e c) del comma 2
dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche
se non organizzate in forma d’impresa. (2)
2. Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate
in forma d’impresa dirette alla prestazione
di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di
miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre
acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante
dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo
32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle
società in nome collettivo e in accomandita semplice
nonché alle stabili organizzazioni di persone
fisiche non residenti esercenti attività di impresa.
3. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi
che fanno riferimento alle attività commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le
attività indicate nel presente articolo.
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Ai sensi dell’art. 10, comma 1, L. 20.11.2017 n. 167 le disposizioni
contenute nel presente comma si applicano anche ai soggetti residenti
e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio
dello Stato che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici
commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione
europea o dello Spazio economico europeo a decorrere dalla data
di entrata in vigore del decreto previsto dall’art. 10, comma 3, L.
20.11.2017 n. 167.
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